Nel nostro ordinamento il diritto al nome rappresenta un fondamentale segno distintivo dell’identità personale, e quindi appartiene a quei diritti, definiti “inviolabili”, protetti dalla nostra Costituzione (art. 2 Cost.), la quale sancisce la difesa del nome stesso in quanto nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, e del nome (art. 22 Cost.) trova garanzia esplicita dalle disposizioni normative, in quanto rappresenta uno degli elementi principali al fine di individuare un soggetto.